Agricoltura, Natura, Ambiente

lunedì 7 gennaio 2013

Art. 62 Legge 27/2012


Quali sono i punti principali delle nuove disposizioni sulla cessione dei prodotti agricoli e alimentari?

Con decorrenza dal 24 ottobre 2012, sono entrate in vigore le nuove norme che riguardano la cessione (quindi il trasferimento di proprietà) dei prodotti agricoli (di cui allegato I dell’articolo 38, comma 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea) ed alimentari (di cui all’articolo 2 del Regolamento (CE) n. 178/2002), che avvengono nel territorio della Repubblica Italiana.Di conseguenza, tutte le cessioni di tali prodotti, effettuate prima del 24 ottobre, non sono soggetti alle disposizioni di cui all’articolo 62.Sono esclusi dall’applicazione delle norme i conferimenti dei prodotti agricoli e alimentari operati dagli imprenditori alle cooperative e quelli effettuati alle organizzazioni dei produttori (OP).Sono inoltre esclusi i conferimenti di prodotti ittici operati tra imprenditori ittici (figura inquadrata dall’articolo 4 del Decreto legislativo n. 4/2012).Sono escluse anche le “vendite istantanee” di prodotti agricoli e alimentari. Per vendita istantanea si intende la cessione del prodotto con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito.Sono escluse, infine, le vendite al consumatore finale e le lavorazioni per conto terzi.Obbligo della forma scrittaL’articolo 3 del Decreto interministeriale prevede che “ai fini dell’articolo 62 per forma scritta si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti (agricoli e alimentari).Gli elementi essenziali, in forma scritta, possono essere contenuti sia nei contratti o accordi quadro di base (accordi conclusi a livello di centrali d’acquisto) e negli accordi interprofessionali, sia nei seguenti documenti di seguito elencati, a condizione che questi riportino gli estremi ed il riferimento ai corrispondenti contratti o accordi:-        contratti di cessione dei prodotti;-        documenti di trasporto o di consegna, ovvero la fattura;-        ordini di acquisto con i quali l’acquirente commissiona la consegna dei prodotti.Gli elementi essenziali, in forma scritta, di cui all’articolo 62 (durata, quantità e caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamentopossono essere contenuti negli scambi di comunicazioni e di ordini, antecedenti alla consegna dei prodotti.I documenti di trasporto, o di consegna, nonché le fatture, integrati con tutti gli elementi richiesti dall’articolo 62, assolvono gli obblighi di legge e devono riportare la seguente dicitura: “Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27Tuttavia, occorre dimostrare la superfluità della sottoscrizione del contratto attraverso la presenza di situazioni qualificabili equipollenti all’apposizione della firma, idonee a dimostrare in modo inequicovo la riferibilità del documento scritto ad un determinato soggetto.Lo scambio di comunicazione effettuato nell’ambito della borsa merci telematica o nell’ambito di altre borse merci assolvono agli obblighi di cui all’articolo 62, quando sono eseguiti su basi contrattuali generate dalla regolamentazione in esse vigenti e contengono gli elementi previsti dalla nuova normativa.Pratiche commerciali slealiAmpia attenzione è stata posta dal legislatore alla definizione di condotta commerciale sleale e, in tal senso, al Decreto interministeriale è stato inserito uno specifico allegato.Termini di pagamento e fatturazione

Il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni.
I termini di pagamento decorrono dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.
Le modalità di emissione della fattura sono regolamentate dalla vigente normativa fiscale.
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 62, il cedente deve emettere fattura separata per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti.
In mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, si assume, salvo prova contraria, che la medesima coincida con la data di consegna dei prodotti ai fini della decorrenza dei termini dei cui all’articolo 63, comma 3.
Per la cessione di prodotti alcolici (vino, birra, ecc.) il testo del decreto rimanda all’articolo 22 della legge n. 28/1999 che prevede il termine di pagamento entro 60 giorni dal momento della consegna o del ritiro dei beni medesimi.
Prodotti alimentari deteriorabili
Sono considerati prodotti alimentari deteriorabili:
- prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a 60 giorni;
- prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
- prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2, oppure aW superiore a 0,91, oppure pH uguale o superiore a 4,5;
- tutti i tipi di latte.
In base ad analisi di laboratorio, è stato determinato che tutti i tipi di carne lavorate rientrano nelle merci deteriorabili.
Gli animali vivi, invece, sempre ai fini della presente normativa, non sono considerati alimento, ma vengono classificati nei prodotti agricoli non deteriorabili.
Interessi di mora
Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento.
In questi casi il saggio di interessi è maggiorato di ulteriori due punti percentuale ed è inderogabile.
Ai fini della determinazione degli interessi dovuti al creditore, in caso di ritardato pagamento di cui all’articolo 62, la data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nel caso di consegna a mano, di invio a mezzo di raccomandata A.R., di posta certificata (PEC) o di impiego del sistema EDI (Electronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente, come previsto dalla normativa fiscale.
Sanzioni
Il contraente che contravviene agli obblighi della forma scritta è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 20.000,00 a seconda del valore dei beni oggetto di cessione.
Il mancato rispetto del termine di pagamento, oltre a comportare la conseguenza civilistica del riconoscimento degli interessi, costituisce altresì a carico del debitore inadempiente un illecito amministrativo, punito con la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 500.000,00 avuto riguardo al fatturato dell’azienda ed alla “recidività” dei ritardi.
Salvo che il fatto non costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che adotti una condotta commerciale sleale, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 516,00 a € 3.000.00.
La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui all’articolo 62.
Controlli
L’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM) è incaricata della vigilanza sull’applicazione delle disposizioni e all’irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa entrata in vigore il 24 ottobre 2012.
L’AGCM potrà avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza.

http://www.agricoltori.com/blog/notizie/art-62-legge-272012-le-disposizioni-del-decreto-interministeriale/